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Tatuaggi e concorsi pubblici: perché il laser non ti salva dall’esclusione dalle forze di Polizia

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Foto di Alina Vladislavovna da Pixabay

C’è un’estetica del diritto che, talvolta, collide violentemente con l’estetica del corpo. Oggi il derma inciso è diventato un diario pubblico, un manifesto d’identità esibito da milioni di italiani, esiste un confine dove l’inchiostro smette di essere arte e diventa un ostacolo burocratico insormontabile. Parliamo del delicato rapporto tra tatuaggi e concorsi pubblici, un tema che torna a far discutere dopo una recente e rigorosa pronuncia del Tar del Lazio.

La vicenda ha il sapore amaro di un’ambizione spezzata sulla soglia della caserma. Una giovane candidata, aspirante guardia di finanza, si è vista sbarrare la strada non per mancanza di preparazione atletica o lacune intellettuali, ma per un segno grafico sull’avambraccio sinistro. La difesa della donna è stata accorata: il tatuaggio non è deturpante, ha sostenuto, aggiungendo di aver già intrapreso un percorso di rimozione laser per cancellare quella traccia del passato. Eppure, per i giudici amministrativi, la buona volontà non basta. La verità giuridica, gelida e formale, non ammette correzioni in corsa.

Lex Specialis: se il segno è percepibile indossando l’uniforme

Entrare nel merito di questa sentenza significa comprendere che un bando di concorso non è un semplice invito, ma una lex specialis: una legge interna, rigida e sovrana, che disciplina la selezione. Nel caso delle Fiamme Gialle, la regola è cristallina, tatuaggi e concorsi pubblici nelle forze dell’ordine convivono solo a patto dell’invisibilità. Se il segno è percepibile indossando l’uniforme, l’esclusione non è una scelta discrezionale della commissione, ma un atto dovuto.

Il Tar ha ribadito un concetto che scuote le speranze di molti: l’idoneità deve sussistere al momento dell’accertamento. Non è permesso un ravvedimento operoso estetico. Immaginate se a un candidato privo di laurea fosse concesso di iscriversi dopo la scadenza del bando promettendo di laurearsi a breve; il principio è il medesimo. Permettere a chi ha iniziato il laser di restare in gara creerebbe una disparità di trattamento inaccettabile rispetto a chi, rispettando le regole dall’inizio, si è presentato con la pelle immacolata.

Il decoro oltre l’inchiostro

La questione solleva riflessioni profonde sul concetto di decoro. Per lo Stato, il corpo di chi indossa la divisa non appartiene interamente al singolo, ma diventa un’estensione dell’istituzione stessa. In questo contesto, il tema tatuaggi e concorsi pubblici non riguarda il valore artistico del disegno, ma la sua capacità di interferire con la neutralità e l’autorità che l’uniforme deve promanare.

La sentenza del 26 febbraio scorso aggiunge un ulteriore carico da novanta: la cosiddetta doppia motivazione. La candidata era stata giudicata inidonea anche per tratti della personalità non conformi al ruolo. Nel diritto amministrativo, se un provvedimento si regge su due pilastri e uno di questi è legittimo — come appunto la visibilità del tatuaggio — l’intero castello resta in piedi. Non serve nemmeno indagare oltre.

Una lezione per il futuro tra diritto e realtà

Cosa resta di questa vicenda? Certamente un monito per le nuove generazioni. La libertà di espressione sul proprio corpo è un diritto sacrosanto, ma ogni scelta porta con sé un perimetro di conseguenze. Chi sogna di servire lo Stato in armi deve accettare che la lex specialis non contempla sfumature di grigio o promesse di rimozione futura.

La questione tatuaggi e concorsi pubblici ci ricorda che il tempo del diritto è un tempo puntuale, un istantanea che non accetta il ferma-immagine del laser in divenire. La pelle, per il legislatore, deve parlare la lingua del bando fin dal primo giorno, senza alcun refuso d’inchiostro che possa distogliere lo sguardo dal rigore della divisa.

Fonte Brocardi