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Telemarketing selvaggio: nulli i contratti stipulati dai call center

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C’è un suono che, negli ultimi anni, è diventato il simbolo di un’invasione domestica, lo squillo del telefono in ore improprie, latore di promesse di risparmio energetico spesso mendaci. Il fenomeno del telemarketing selvaggio ha rappresentato per troppo tempo una ferita aperta nel rapporto tra cittadino e mercato libero, trasformando il diritto alla tranquillità in un terreno di caccia per operatori senza scrupoli. Ma oggi, con l’entrata in vigore del Decreto Bollette, il vento sembra essere cambiato. Non si tratta di un semplice ritocco normativo, ma di un vero e proprio atto di forza del legislatore che riscrive il Codice del consumo per restituire dignità al consumatore.

La nullità come scudo: il ribaltamento del consenso

Il punto di rottura rispetto al passato è di natura squisitamente giuridica e, per certi versi, rivoluzionaria. Fino a ieri, il cittadino era spesso costretto a una faticosa difesa d’ufficio per dimostrare di non aver mai pronunciato quel fatidico che lo legava a un nuovo fornitore. Oggi, la legge introduce il principio della nullità radicale.

Ogni contratto stipulato tramite telefono o messaggistica è da considerarsi giuridicamente inesistente se non è preceduto da un consenso preventivo, esplicito e, soprattutto, documentato. È la fine delle attivazioni fantasma, senza una traccia chiara che preceda la telefonata, l’accordo non vale la carta su cui non è stato scritto. In questo contesto, il contrasto al telemarketing selvaggio passa per la negazione stessa dell’efficacia dell’abuso.

Addio all’anonimato: la tracciabilità del disturbo

Un altro pilastro della riforma colpisce al cuore l’architettura del marketing aggressivo: il sistema delle chiamate anonime e delle numerazioni volatili. La nuova norma impone che ogni comunicazione commerciale sia riconducibile a numeri identificabili. Questa disposizione mira a scardinare la giungla dei sub-appalti, dove società terze, spesso operanti nell’ombra, agivano indisturbate violando la privacy degli utenti.

L’Agcom acquisisce ora un potere d’intervento rapido, il blocco immediato delle linee telefoniche per chi viola le regole. È una risposta muscolare che obbliga gli operatori di rete a sospendere i circuiti dei trasgressori, rendendo il telemarketing selvaggio non solo eticamente discutibile, ma operativamente rischioso e antieconomico per chi lo pratica.

L’onere della prova e il conflitto tra categorie

Per il cittadino, la strada verso la tutela diventa finalmente una discesa. La procedura di segnalazione al Garante della Privacy o all’Agcom è stata snellita, basta il numero chiamante. Da quel momento, scatta l’inversione dell’onere della prova. Non è più l’utente a dover dimostrare l’inganno, ma la società energetica a dover esibire la prova granitica del consenso preventivo.

Se le associazioni dei consumatori parlano di uno tsunami di trasparenza necessario in un mercato complesso come quello dell’energia, dove una telefonata non potrà mai sostituire la chiarezza di un prospetto informativo, non mancano le voci critiche. Le associazioni di categoria del settore telecomunicazioni, come Asstel, denunciano una natura discriminatoria del provvedimento, lamentando una disparità di trattamento rispetto ad altri comparti merceologici.

Tuttavia, resta il fatto che nel settore energetico la misura del colmo era stata ampiamente superata. La lotta al telemarketing selvaggio entra così in una nuova fase, dove la legge non si limita a proibire, ma agisce rendendo vana l’azione dei predatori telefonici.

Fonte Brocardi