La domanda che sorge spontanea e che assilla molti automobilisti è se sia giuridicamente possibile, oltre che logicamente sensato, contestare la guida in stato di ebbrezza nell’auto ferma.
I limiti di legge e le sanzioni del codice della strada
In Italia, il legislatore ha stabilito confini assai netti per chi decide di mettersi al volante dopo aver consumato alcol, con il nobile e sacrosanto intento di arginare le stragi sulle nostre strade. L’articolo 186 del Codice della Strada delinea una severa architettura sanzionatoria, le cui conseguenze variano al crescere del tasso alcolemico.
Se il valore accertato supera gli 0,5 grammi per litro, ma rimane al di sotto della soglia degli 0,8, si entra nel perimetro della sanzione amministrativa, che prevede il pagamento di una somma compresa tra 543 e 2.170 euro, unita alla sospensione della patente da tre a sei mesi. Quando il tasso lievita oltre lo 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro, le conseguenze si inaspriscono radicalmente sconfinando nel penale: scatta l’ammenda da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente fino a un anno. Oltre la soglia dell’1,5, il quadro si fa plumbeo, con ammende che toccano i 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno e la sospensione del documento di guida fino a due anni. E per chi inciampa nella recidiva nell’arco di un biennio, la legge non fa sconti, imponendo la revoca definitiva della patente.
Eppure, molti si domandano, a ragione, se la guida in stato di ebbrezza nell’auto ferma non rappresenti, in fondo, un ossimoro giuridico. Il fulcro della norma risiede nel verbo guidare. Trovarsi all’interno del proprio abitacolo con un tasso alcolemico fuori norma non equivale in automatico a un illecito, se l’auto è immobile come un monolite.
La pronuncia del tribunale amministrativo pugliese
A fare luce su questo delicato crinale giurisprudenziale è intervenuta un’illuminante pronuncia del TAR Puglia, la numero 10 del 5 gennaio 2026. I giudici si sono trovati a sbrogliare una matassa sorta proprio in provincia, ad Andria. Erano le prime ore del mattino quando i Carabinieri controllarono un uomo seduto al posto di guida della sua Mini Countryman. L’auto era parcheggiata nel retro di un distributore, in una zona preclusa al pubblico transito, e l’uomo stava semplicemente bevendo una birra con il proprietario della vettura.
L’etilometro decretò un tasso superiore a 0,5 grammi per litro, innescando l’immediata contestazione, la decurtazione di dieci punti, una multa salata e la sospensione della patente. Una spirale burocratica che avrebbe portato, dopo un successivo fermo, persino alla revoca del documento. Ma l’automobilista, consapevole dell’incongruenza fattuale di quell’accusa, ha scelto la via del ricorso amministrativo.
L’occhio elettronico che ribalta l’accusa
Il vero colpo di scena di questo processo si è materializzato grazie alle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio. Le immagini, impassibili e oggettive, hanno raccontato una verità inconfutabile, la vettura giaceva immobile da almeno venti minuti prima dell’arrivo della pattuglia. Il motore era freddo, muto. L’alcol era stato consumato proprio in quel frangente di quiete assoluta.
Il TAR pugliese ha colto l’essenza della questione, statuendo che la contestazione della guida in stato di ebbrezza nell’auto ferma deve essere sostenuta da circostanze granitiche e concrete. I giudici hanno chiarito che, affinché scatti la sanzione, gli agenti accertatori devono poter dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la persona abbia guidato poco prima del controllo già in condizioni di alterazione, oppure che sia palesemente in procinto di avviare il motore per immettersi nel traffico.
Nel caso di Andria, la vicinanza dell’abitazione, l’orario notturno, il luogo appartato e, soprattutto, la testimonianza inoppugnabile delle telecamere rendevano del tutto implausibile l’imminente ripartenza del veicolo.
Chi teme di subire ingiustamente un processo per guida in stato di ebbrezza nell’auto ferma, oggi sa che la presunzione di colpevolezza non può sostituirsi alla prova concreta dell’azione. Bere una birra ascoltando la radio, a motore spento e senza intenzione di muoversi, rimane un frammento di libertà personale che nessuna sanzione può reprimere. La legge vieta di guidare ubriachi, non di sostare riflessivi.
Fonte Brocardi








